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Corsi di formazione per addetti alla gestione emergenze di Primo soccorso

ai sensi del DM. 15/07/03 n. 388 e D.Lgs. 09/04/08 n.81

Corsi programmati

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Descrizione

Il corso illustrerà alcuni modelli di comportamento per intervenire in modo adeguato nelle situazioni di emergenza medica o traumatologica. Gli obiettivi formativi specifici riguardano: il riconoscimento di una situazione di emergenza/urgenza sanitaria, il corretto allertamento del sistema di emergenza 118; l'acquisizione delle conoscenze generali sulle patologie specifiche e sui traumi in ambiente di lavoro; l'acquisizione delle tecniche di supporto alle funzioni vitali (BLS); l'acquisizione delle capacità di intervento pratico nelle diverse situazioni di emergenza/urgenza

Il corso per la gestione delle emergenze di PRIMO SOCCORSO si compone di una parte teorica ed una parte pratica che permette ai corsisti di simulare la gestione dell'emergenza.

A chi è rivolto il corso di formazione primo soccorso?

Il corso è rivolto a:

Chi è l'addetto alla gestione delle emergenze primo soccorso?

L'addetto al primo soccorso è una delle figure obbligatorie in azienda previste dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/08). La normativa che dà indicazioni circa il servizio di primo soccorso è il DM 388/03, nel quale vengono descritte la classificazione delle aziende, le attrezzature che il datore di lavoro deve garantire, i requisiti e la formazione obbligatori per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Estratto d.m. 388/03

I corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel D.M. 388/03. Per determinare il gruppo a cui appartiene l'azienda è necessario, sulla base del codice di tariffa INAIL, identificare il corrispondente indice di inabilità, reperibile sul sito INAIL.

Le Aziende del Gruppo A sono quelle con indice di inabilità superiore a 4. Le Aziende del Gruppo B e C sono quelle con indice di inabilità minore o uguale a 4. Per ulteriori dettagli si rimanda al D.M. 388/03.

AZIENDE GRUPPO A
  1. aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
  3. aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
 
AZIENDE GRUPPO B e C aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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Allegati

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