Ai sensi del D.Lgs. n.81/08 art.37 e dell'accordo Stato - Regioni 17/04/2025
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Compili il modulo di PREISCRIZIONE verrà ricontattato tramite mail una volta calendarizzato il corso scelto.
La compilazione della richiesta di preiscrizione non è vincolante. Garantisce priorità di iscrizione una volta calendarizzata la formazione.
In linea con l'ACCORDO UNICO STATO REGIONI del 17 Aprile 2025 i lavoratori devono frequentare un corso di formazione generale e un corso di formazione specifico, in base alle classificazioni di rischio in riferimento ai codici ATECO e alla valutazione dei rischi aziendale.
Consultare la sezione Allegati a fondo pagina per consultare l'elenco ATECO
Vi informiamo che con l'abrogazione dell'Accordo del 2011 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 non è più previsto il termine di 60 giorni dalla data di assunzione del lavoratore per effettuare la formazione.
Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 stabilisce che la formazione deve avvenire
prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.
Questa modifica è coerente con quanto già stabilito dal D.Lgs. 81/08 e conferma un principio fondamentale
della prevenzione: nessun lavoratore può iniziare un'attività ed essere esposto a rischi senza prima aver
ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.
Consultare la sezione Allegati a fondo pagina per consultare il nuovo Accordo
credito formativo permanente
(non necessita di aggiornamento)
(Corso formazione generale +
specifica rischio basso = 8 ore)
Commercio ingrosso e dettaglio
Attività artigianali
Alberghi e ristoranti
Immobiliari
Informatica
Associazioni ricreative e sportive
Servizi domestici
Organizzazioni Extraterritoriali
(Corso formazione generale +
specifica rischio basso = 12 ore)
Agricoltura
Pesca
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni
Assistente sociale
NON residenziale
Pubblica amministrazione
Istruzione
(Corso formazione generale +
specifica rischio basso = 16 ore)
Costruzioni
Industria alimentare, tessile, conciarie, cuoio, legno, carta, manifatturiero, produzione metalli, chimica
Fabbricazione macchine
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
Smaltimento rifiuti
Sanità
Servizi residenziali
L'accordo del 17 aprile 2025 introduce l'obbligo per il datore di lavoro di verificare che la formazione fornita al lavoratore sia stata efficace. Le modalità di verifica sono a cura del Datore di Lavoro (es. tramite un questionario) dopo 6 mesi / 1 anno dal corso.
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